1. Il comma 2 dell'articolo 66 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona, ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione».